Il 1° marzo 2024 l'UFAM ha comunicato le modifiche sull’emissione
deliberata nell’ambiente. L’Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente e
le relative informazioni seguenti sono rilevanti per le aziende attive nella
produzione, nel commercio e nel paesaggismo.
Abbiamo effettuato diversi accertamenti e allestito un
documento Excel (allegato) in cui abbiamo riunito i due elenchi di piante,
visto che quelle vietate hanno tutte la stessa importanza per le aziende del
settore verde. Il documento consente inoltre di fare una ricerca secondo la
pianta e di operare una selezione in base ai gruppi di articoli. In altre
schede del file trovate le piante incluse per la prima volta negli elenchi e
quelle che non vi figurano più.
Vi preghiamo altresì di osservare quanto segue.
Le modifiche entrano in vigore il 1° settembre 2024.
Vige un divieto di consegna a terzi (messa in
commercio) di tutte le piante riportate negli allegati. Ciò concerne l’introduzione, la vendita, il noleggio, lo
svernamento, il trasporto, lo stoccaggio, lo scambio, il regalo e l’invio per
visione.
Gli
allegati si distinguono come segue.
L’allegato
2.1 contiene le piante per le quali sussiste un divieto di utilizzazione. Esso comprende tutte le
disposizioni del divieto di messa in commercio, al quale si aggiunge il
divieto di tutte le attività come l’impiego, la lavorazione, la moltiplicazione
e la modifica. Sono consentite solo le attività legate alla lotta, come
l’estirpazione, l’escavazione, il taglio delle infiorescenze e il trasporto per
lo smaltimento.
L’allegato
2.2 contiene le piante per le quali sussiste un divieto di messa in commercio. Ciò concerne solo
persone che importano o danno piante ad altri. Vige un divieto di consegna a
terzi, il che riguarda l’introduzione, la vendita, il noleggio, lo svernamento,
il trasporto, lo stoccaggio, lo scambio, il regalo e l’invio per visione. La
cura presso privati resta permessa.
Attenzione: gli articoli non modificati dell’Ordinanza sull’emissione
deliberata nell’ambiente (RS 814.911) del 10.9.2008 restano in vigore (https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it). Gli articoli 4, 5 e 6
del capitolo 2, che disciplinano le esigenze generali relative
all’utilizzazione di organismi, sanciscono che la messa in commercio presuppone
un controllo autonomo, un obbligo di informazione e un obbligo di diligenza. Se
le avete nell’assortimento, raccomandiamo pertanto di continuare a
contrassegnare la Robinia pseudoacacia e la Symphoricarpos albus
con l’etichetta per le neofite invasive, così da rispettare l’obbligo di
informazione.
- Il divieto
riguarda le sottospecie, le varietà, gli ecotipi ecc. di una pianta menzionata
nell’elenco.
- Per
lo smaltimento di parti delle piante indicate vige l’obbligo di diligenza. I
residui di taglio devono essere smaltiti correttamente onde evitare in
particolare una moltiplicazione (vedi anche https://is.gd/69Jjro ).
- Per le
piante già presenti nei giardini non sussiste alcun obbligo di lotta.
- L’importazione
di piante è vietata anche per i privati.
- Per
l’attuazione e la verifica delle misure sono responsabili i servizi cantonali
preposti (www.kvu.ch), i quali sono pure a disposizione in caso di domande.
La Fondazione Info Flora è riconosciuta e sostenuta
dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) quale centro nazionale dei dati e
delle informazioni. Al sito www.infoflora.ch, trovate schede in formato
PDF e profili delle singole piante.
È
inoltre in fase di preparazione una lista di domande e risposte approvata
dall’UFAM.
Stiamo
cercando di ottenere una deroga per lo svernamento in serra e il noleggio in
occasione di eventi per la Trachycarpus fortunei. Si
tratta di una pianta estremamente importante per gli affari di alcune aziende
e, in caso di utilizzo corretto, non costituisce un pericolo per l’ambiente.
Diversi
uffici e servizi cantonali stanno inoltre diffondendo altri elenchi oltre ai
due ufficiali presenti nell’Ordinanza. JardinSuisse si oppone a questa crescita
potenzialmente incontrollata.